Ecco i chiarimenti che la Regione Veneto ha dato a seguito dell’ordinanza n.1. Molto importante l’aspetto sportivo, sospese solo le manifestazioni con presenza di pubblico; palestre e piscine aperte.
Grazie della collaborazione a voi tutti.
Per necessità ci potrete contattare anche al numero 3913302535 - segreteria@csenveneto.it.
Al fine di dirimere quesiti posti da parte delle Autorità Sanitarie Locali si forniscono i seguenti chiarimenti sulla corretta applicazione dei contenuti dell'Ordinanza n. 1 del 23.02.2020.
La lettera A dell'art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati.
In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportando l'afflusso di pubblico esulano dall'ordinaria attività delle comunità focali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo (es.. centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone.
Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali.
Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono pertanto essere ricomprese nella sospensione, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.
In relazione alla disinfezione giornaliera dei trasporti pubblici l'attuazione della direttiva è di competenza delle Aziende che hanno in gestione il servizio con i normali prodotti presenti sui mercato.